IL DIRITTO D’AUTORE: PER CHI VIVE DI INGEGNO CREATIVO
Le opere artistiche di tutti i settori – tra i quali quello letterario, musicale e figurativo – sono protette dal diritto d’autore. Questa prerogativa nasce automaticamente in capo all’artista al momento della creazione dell’opera, senza oneri formali di sorta. Soprattutto per precauzione, all’autore conviene procedere al deposito di una copia dell’inedito presso le Autorità competenti (per l’Italia la SIAE e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali), le quali certificano la paternità e l’esistenza dell’opera.
Come professionisti della proprietà intellettuale, offriamo una consulenza integrata per sviluppare strategie di protezione per tutte le opere artistiche, seguendo l’iter completo dalle procedure di deposito alle relazioni con gli organi ufficiali di competenza nazionali (SIAE) ed internazionali (WIPO). Curiamo inoltre la redazione di contratti d’utilizzo e cessione dei diritti patrimoniali e assistiamo legalmente gli autori qualora fossero lesi i loro diritti.
Che cos’è il diritto d’autore?
È il complesso di norme di Legge che sancisce i diritti esclusivi dell’autore in merito alle opere del proprio ingegno. Il diritto d’autore comprende i diritti morali a difesa della personalità dell’autore e i diritti patrimoniali che tutelano lo sfruttamento economico dell’opera.
I diritti morali sono:
- paternità dell’opera cioè il diritto di rivendicazione della qualità d’autore;
- integrità, ovvero il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera non autorizzata dall’autore;
- pubblicazione, il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera.
I diritti morali sono inalienabili ed hanno durata illimitata nel tempo.
I diritti patrimoniali che stabiliscono l’esclusiva di utilizzazione economica, sono:
- diritto di riproduzione, cioè il diritto di produrre copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura in pubblico dell’opera;
- diritto di diffusione a distanza dell’opera tramite radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.;
- diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
- diritto di elaborazione, ovvero di modificare l’opera originale secondo il proprio ingegno;
- diritto di traduzione, cioè il diritto di produrre copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, durante i quali gli eredi legittimi dell’autore godono dei diritti di sfruttamento economico dell’opera.
I diritti patrimoniali sono oggetto di acquisto, cessione o trasmissione in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Quali sono le normative giuridiche di riferimento per il diritto d’autore?
In Italia il diritto d’autore è tutelato dalla Legge speciale n. 633 del 22 aprile 1941; a livello internazionale si fa riferimento alla Convenzione di Berna e alla Convenzione Universale sul Diritto d’Autore.