IL BREVETTO: PROPULSORE DEL PROGETTO DI IMPRESA
All’origine sta l’invenzione, il frutto di un processo creativo che garantisce l’unicità della scoperta, sia essa un manufatto o un metodo, un piccolo o un grande miglioramento della realtà già esistente. L’inventore ha l’autorità di blindare le proprie intuizioni e concederne l’utilizzo a proprio vantaggio, tramite l’utilizzo di un mezzo di tutela appositamente predisposto dalla legge: il brevetto. In effetti il Legislatore ha introdotto questo titolo giuridico per fornire al creatore del ritrovato precise prerogative, ma limitate nel tempo.
La nostra organizzazione è al servizio delle imprese innovative per:
- effettuare ricerche di anteriorità e scongiurare conflitti con brevetti già in essere;
- analizzare i progetti e verificare che rispettino i requisiti per il rilascio del brevetto;
- predisporre in modo adeguato la documentazione tecnica per la domanda di deposito;
- dare risposte pertinenti alle possibili obiezioni delle Autorità competenti durante la fase di esame.
Dopo la concessione di brevetto i nostri professionisti sono costantemente al lavoro per:
- attuare strategie legali contro la contraffazione;
- proporre eventuali estensioni geografiche dei diritti di brevetto;
- monitorare le scadenze per il pagamento delle tasse di concessione governativa;
- gestire il portafoglio brevetti dei propri clienti curando gli aspetti economici e contrattuali degli accordi di cessione o licenza.
La nostra consulenza assiste inoltre la regolazione contrattuale di progetti di ricerca che nascono dalla cooperazione di più soggetti, come per esempio Università e team aziendali misti di lavoratori dipendenti e fornitori esterni oppure reti d’imprese con interessi comuni. In questi casi, ovvero quando la produzione di nuove conoscenze tecniche non dipende da un solo inventore, la definizione dei ruoli nel reciproco scambio di competenze è un passaggio fondamentale per equilibrare i vantaggi derivanti da titoli di brevetto in gioco ed evitare dannose controversie.
Che cos’è un brevetto?
È il diritto di esclusiva, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito il monopolio temporaneo di sfruttamento di un’invenzione. I brevetti si distinguono in:
- brevetti per invenzione quando riguardano un congegno o un procedimento totalmente nuovo;
- modelli di utilità quando trattano di una particolare forma o combinazione tecnica che rende più comodo ed efficace l’utilizzo di un prodotto esistente.
Il brevetto per invenzione dura 20 anni, il modello di utilità 10 anni, sempre a partire dalla data di deposito della domanda.
Le domande di brevetto sono sottoposte a ricerca di anteriorità e ad esame sostanziale prima della concessione per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Quali sono i requisiti essenziali di un brevetto?
- Novità: occorre essere certi che ciò che s’intende brevettare sia qualcosa di non ancora divulgato e che non sussistano in capo a terzi diritti di esclusiva per prodotti uguali o simili.
- Attività inventiva: il risultato dell’ingegno non deve essere scontato per un esperto nel settore di riferimento.
- Applicazione industriale: la protezione brevettuale può essere richiesta solo per progetti che abbiano una diretta applicazione nell’industria produttiva, ivi compresa quella agricola.
- Liceità: non può essere coperta da brevetto un’invenzione contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
- Sufficiente descrizione: per la validità della domanda di brevetto è necessario descrivere l’invenzione in una relazione tecnica, sufficientemente chiara e completa da permettere a un esperto nel settore di attuarla senza compiere ulteriori ricerche.
Chi sono le Autorità competenti per la concessione di brevetti?
In Italia i brevetti sono competenza dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L’UIBM fa da tramite anche per la concessione di privative europee (EP) e internazionali (PCT) presso gli organi ufficiali preposti a questo tipo di brevettazione.
Quali sono i rischi connessi al mancato deposito di un brevetto?
La commercializzazione di un prodotto da parte dell’inventore prima del deposito della domanda di brevetto toglie il requisito della novità all’invenzione. La divulgazione di informazioni, se precede la domanda di deposito, espone al rischio di brevettazione da parte dei concorrenti. Chi per primo ha avuto l’idea, e ha investito risorse per svilupparla, si troverebbe così non solo nella difficoltosa condizione di dover dimostrare la paternità dell’invenzione, ma anche nell’impossibilità di usarla. La fuga di notizie è frequente soprattutto in circostanze progettuali che coinvolgono diverse figure professionali con le quali è necessario stipulare accordi cautelativi per evitare spiacevoli sorprese. Ugualmente la formulazione di domande di brevetto per invenzione industriale predisposte in modo superficiale e impreciso, costituisce una condizione di debolezza per l’inventore, poiché esse sono consultabili on-line presso le banche dati internazionali e sono fonte di suggerimenti preziosi per i rivali più accorti.